Il Consorzio Mutue nasce come società di mutuo soccorso senza scopo di lucro per finalità di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Il Consorzio Mutue è regolamentato da uno Statuto in cui sono espressi i principi fondamentali per l’organizzazione e il funzionamento del Consorzio stesso.
All’atto dell’iscrizione al Consorzio Mutue il socio prende atto dello Statuto e ne riceve una copia stampata.
Consulta qui lo Statuto oppure scarica una copia in pdf.
Statuto
Approvato nell’Assemblea Straordinaria dell’11 maggio 2019
Art. 1
È costituita in Novara, ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modifiche o integrazioni una Società operaia di Mutuo Soccorso denominata “Consorzio Mutue società di mutuo soccorso – Ente del Terzo Settore”.
Art. 2
La Società ha sede in Novara. La durata è illimitata.
Art. 3
La Società ha lo scopo di erogare ai propri soci, senza alcun fine di speculazione o di lucro, indennità economiche in materia sanitaria e previdenziale nei limiti e con le modalità stabilite dall’apposito Regolamento.
La Società può:
* aderire e partecipare, anche finanziariamente, ad organismi che svolgono attività assistenziali, ricreative, culturali o che si propongono scopi ed attività ad essa affini. Può partecipare ad organismi consortili ed affidar loro l’esplicazione di determinati servizi, nonché aderire o partecipare ad imprese sociali e ad iniziative nell’ambito del settore mutualistico sanitario purché in conformità alla normativa in materia;
* svolgere attività secondarie e strumentali nei limiti e con le modalità previste dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e i relativi decreti attuativi, e comunque ai sensi della normativa vigente.
La società potrà, inoltre, svolgere tutte le operazioni, anche di natura immobiliare, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all’oggetto sociale.
La Società si propone, fra l’altro:
a) di erogare ai soci assistenze economiche in caso di malattia, infortunio, invalidità e vecchiaia;
b) di erogare sussidi ai soci;
c) di svolgere attività di previdenza integrativa a favore di soci che hanno contratti collettivi di lavoro stipulando a tal fine accordi, convenzioni, polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge;
d) di svolgere e/o gestire attività di assistenza economico-sanitaria e parasanitaria, sia in forma diretta che indiretta, stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie pubbliche o private nonché gestendo direttamente presidi e strutture sanitarie e assistenziali;
e) di svolgere e partecipare a iniziative atte ad elevare socialmente e/o culturalmente i soci;
f) di diffondere i principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci assumendo o aderendo, a questo scopo, a quelle iniziative che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportune o idonee;
g) di sviluppare il movimento mutualistico collaborando e partecipando, anche finanziariamente, con altre Società di Mutuo Soccorso o con organismi aventi le stesse finalità;
h) di gestire fondi integrativi sanitari e altre forme di tutela sanitaria previsti o consentiti dalle leggi;
i) erogare ad Enti contributi finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali.
L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell’interessato ed è condizionata al versamento della tassa di ammissione e dei contributi sociali. Il vincolo sociale scade al 31 dicembre di ogni anno indipendentemente dalla data di ammissione alla Società. Il vincolo sociale è sospeso nei casi di morosità; durante la sospensione il socio non può esercitare i diritti derivanti dal presente Statuto. L’adesione è disciplinata dal Regolamento che stabilisce altresì, in funzione dell’età del socio, i limiti ed i relativi contributi delle prestazioni. Possono assumere lo stato di socio anche i minori di età ed in tal caso i rapporti con la Società sono esercitati da chi è investito della responsabilità genitoriale o della tutela.
Art. 5
Lo stato di socio si perde per: recesso, decadenza, esclusione e decesso.
Art. 6
Il socio può recedere, entro il 31 ottobre di ogni anno, mediante lettera indirizzata al Consiglio di Amministrazione con raccomandata o consegnata direttamente presso la sede sociale: in questo caso verrà rilasciata debita ricevuta. Il socio può anche rinunciare solo parzialmente alle assistenze erogate dalla Società come previsto dal Regolamento. Il recesso decorre dall’anno successivo e, quindi, fino a tale data resta l’impegno del pagamento del contributo e il beneficio dei relativi servizi. Se il socio non esercita la facoltà di recesso, con le formalità anzi enunciate, la sua adesione si intende tacitamente rinnovata per l’anno successivo.
Art.7
È causa di decadenza da socio la morosità protrattasi oltre il periodo di sospensione stabilito dal Regolamento. Anche in questo caso resta fermo l’obbligo di versare il contributo sociale per l’anno in corso.
Art. 8
L’esclusione dallo stato di socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione quando il socio:
a) non osservi lo Statuto Sociale o il Regolamento,
b) si renda responsabile di inadempienze o comportamenti ritenuti gravi dal Consiglio di Amministrazione,
c) è condannato per atti infamanti,
d) ha simulato false condizioni per ottenere il rimborso delle prestazioni,
e) ha commesso atti lesivi per la Società.
La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio con raccomandata A.R. e ha effetto immediato. Il socio escluso è tenuto al pagamento dei contributi sociali e al risarcimento degli eventuali danni arrecati. Il socio, nei confronti del provvedimento che lo riguarda, può presentare ricorso al Consiglio di Amministrazione entro quindici giorni dal ricevimento dello stesso. Avverso la decisione del Consiglio è am-messo, con la stessa modalità, il ricorso al Collegio dei Probiviri.
Art. 9
Il socio ha l’obbligo di:
a) rispettare il presente Statuto ed il Regolamento sociale,
b) osservare le deliberazioni assunte dall’Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo,
c) versare la tassa di ammissione e i contributi sociali alle rispettive scadenze.
Art. 10
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo, corredato da una relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione sociale e della relazione dell’Organo di controllo, ove esistente, deve essere presentato all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro i centoventi giorni successivi alla scadenza dell’anno a cui si riferisce oppure entro i centottanta giorni successivi nei casi previsti dal Codice Civile.
Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di novembre precedente l’inizio dell’anno cui si riferisce ed è approvato dall’Assemblea ordinaria unitamente al bilancio consuntivo.
Art. 11
In sede di approvazione del bilancio preventivo il Consiglio di Amministrazione stabilisce gli importi della tassa di ammissione e dei contributi associativi per l’anno successivo. Tali deliberazioni saranno sottoposte all’Assemblea dei Soci per la ratifica o per le eventuali modifiche.
Art. 12
Il bilancio consuntivo è comunicato, con la relazione ed i documenti giustificativi, dagli Amministratori all’Organo di controllo almeno trenta giorni prima della data dell’Assemblea e deve rimanere depositato in copia insieme con le relazioni degli Amministratori e dell’Organo di controllo, nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea e finché è approvato.
I soci possono prenderne visione. L’avanzo di gestione è integralmente destinato alla riserva; l’eventuale disavanzo, deve essere coperto dalla riserva e qualora l’Assemblea decidesse diversamente deve essere coperto con contributi straordinari deliberati dall’Assemblea stessa. Gli avanzi di gestione nonché i fondi accantonati e le riserve non possono, anche in modo indiretto, essere distribuiti ai soci, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Art. 13
I fondi sociali sono impiegati in titoli emessi e garantiti dallo Stato o in depositi presso Istituti di Credito. Con delibera del Consiglio di Amministrazione una parte dei fondi sociali potrà inoltre, essere impiegata in acquisto di immobili, in titoli emessi da enti parastatali, da società commerciali e da Istituti di credito che diano pieno affidamento per la solidità della struttura economico-finanziaria e la serietà degli scopi perseguiti con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 3 del presente Statuto.
Sono organi della Società:
a) l’Assemblea dei Soci,
b) il Consiglio di Amministrazione,
c) il Comitato Esecutivo,
d) l’Organo di controllo,
e) il Collegio dei Probiviri.
Le Assemblee dei soci sono ordinarie o straordinarie e sono convocate in Novara oppure in altra sede purché in Piemonte o Lombardia.
L’avviso della loro convocazione, da effettuarsi almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la convocazione stessa, contenente l’Ordine del Giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, deve essere affisso nei locali della sede sociale e pubblicato per estratto almeno su un quotidiano a diffusione nazionale. La seconda convocazione dell’Assemblea non può avere luogo se non sono trascorse almeno 24 ore dalla prima. Il giorno fissato per la seconda convocazione può risultare nell’avviso concernente la prima convocazione. Il Consiglio d’Amministrazione può inoltre utilizzare qualsiasi altra forma di pubblicità allo scopo di meglio diffondere tra i soci l’avviso di convocazione dell’Assemblea.
Art. 16
Per la validità delle Assemblee ordinarie e straordinarie è necessaria, in prima convocazione, la presenza diretta o per delega di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati, purché di numero non inferiore al doppio dei consiglieri in carica.
Art. 17
All’Assemblea ordinaria spetta:
a) approvare i bilanci di esercizio (da redigere in conformità alle previsioni dell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni) e di quello sociale (da redigere ove ricorrano i presupposti di cui all’articolo 14 della medesima normativa),
b) nominare il Consiglio di Amministrazione, l’Organo di controllo e il suo Presidente, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il Collegio dei Probiviri ed il Presidente Onorario,
c) fissare la misura della tassa di ammissione ed i contributi associativi proposti dal Consiglio di Amministrazione,
d) determinare il compenso dei membri dell’Organo di controllo, del revisore legale dei conti, ed eventualmente degli Amministratori.
L’Assemblea in sede straordinaria decide sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento della Società sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. L’Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio d’Amministrazione quando lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.
Art. 18
Nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie hanno diritto al voto i soci che risultino tali da almeno tre mesi. Il socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, maggiore di età, munito di delega scritta conferita nel rispetto dell’art. 2372 C.C. Nessun socio può rappresentare più di tre Soci; se il numero dei soci non è inferiore a cinquecento, ciascun socio potrà rappresentarne fino a cinque. Gli Amministratori, i membri dell’Organo di controllo, il revisore dei conti e i dipendenti non possono assumere funzione di delegati.
Art. 19
L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati; l’assemblea straordinaria delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei voti dei presenti e rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea sono normalmente assunte mediante alzata di mano; le elezioni delle cariche sociali, salvo diversa decisione dell’assemblea, hanno luogo a scrutinio segreto. Le deliberazioni sono assunte per appello nominale o con votazione segreta quando ne faccia domanda un numero di soci aventi diritto di voto pari ad un quinto dei soci presenti e rappresentati.
Art. 20
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di suo impedimento o assenza sarà presieduta dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Presidente eletto dall’Assemblea stessa. L’assemblea nomina un Segretario e due o più scrutatori. Delle riunioni dell’assemblea è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni dandone atto nel verbale. Il verbale dell’assemblea in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.
Art. 21
Qualora l’assemblea, in sede straordinaria, deliberi la messa in liquidazione della società, l’eventuale patrimonio, risultante dal bilancio finale di liquidazione, sarà devoluto ad enti secondo le norme di legge in materia.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri eletti dall’Assemblea tra coloro che risultano soci da almeno tre mesi; essi rimangono in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.
I candidati, che si propongono, dovranno presentare o far pervenire, presso la sede della Società, le proprie candidature almeno 7 giorni prima della data dell’Assemblea in prima convocazione.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori i restanti provvederanno a sostituirli con deliberazione approvata dall’Organo di controllo.
I Consiglieri nominati dall’assemblea in sostituzione di altri cessati durante il loro mandato, decadono alla stessa data prevista dal mandato di coloro che hanno sostituito e rimangono in carica fino alla prima successiva Assemblea. Qualora nel Consiglio venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti per dimissioni o per altra causa, l’intero Consiglio di Amministrazione deve ritenersi dimissionario e sarà convocata d’urgenza l’assemblea per il rinnovo dell’intero Consiglio dall’Organo di controllo, il quale compirà nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Nell’ipotesi di rinnovo dell’intero Consiglio di Amministrazione, al fine di ripristinare la rotazione della scadenza della nomina dei singoli Consiglieri, l’Assemblea disporrà che la durata del loro mandato sarà rideterminata nel primo e nel secondo anno mediante sorteggio di quattro Consiglieri per anno e in seguito per anzianità di nomina. Il sorteggio dei Consiglieri verrà effettuato dal Consiglio in occasione della riunione avente all’ordine del giorno la convocazione dell’Assemblea ordinaria per l’approvazione dei bilanci.
Art. 23
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno a maggioranza di voti e normalmente con voto segreto, salvo diversa determinazione del Consiglio stesso, il Presidente, il Vice-Presidente, e il Segretario. Il Consiglio può inoltre delegare ad uno o più consiglieri o al Comitato Esecutivo proprie attribuzioni determinandone i poteri e gli eventuali compensi sentito il parere dell’Organo di controllo.
Art. 24
Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altro luogo purché in Piemonte o Lombardia dal Presidente quando egli lo ritenga utile o quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o l’Organo di controllo. La convocazione viene effettuata a mezzo lettera, fax o mail inviata almeno due giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga anche in teleconferenza la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti; il voto non può essere dato per delega. In caso di parità, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente, se la votazione è segreta la parità comporta la reiezione della proposta. La votazione viene fatta in forma segreta quando è richiesta da almeno tre Consiglieri. Delle riunioni del Consiglio è redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 25
Al Consiglio di Amministrazione spetta:
a) l’amministrazione della Società e compiere tutti gli atti necessari per realizzare gli scopi previsti dal presente Statuto,
b) formulare e redigere il Regolamento della Società da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea,
c) deliberare sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione dei soci,
d) nominare il direttore e incaricati di zona, assumere e licenziare i dipendenti fissandone il trattamento, conferire o stipulare ogni altro contratto o convenzione ne-cessario per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente Statuto,
e) determinare i compensi dovuti ai suoi membri per l’attività continuativa espletata per ragioni di carica o per l’adempimento di speciali incarichi, sentito il parere dell’Organo di controllo,
f) presentare ogni anno lo stato delle entrate e delle uscite e compilare i bilanci di esercizio e sociale, fissando corrispondentemente l’ammontare dei contributi e le eventuali integrazioni, avendo cura di documentare, nella relazione al bilancio, il carattere secondario e strumentale delle attività eventualmente poste in essere e differenti rispetto all’attività istituzionale, come consentito al precedente articolo 3,
g) costituire uffici, comitati ed altri organi rappresentativi della Società a norma dell’art. 3 del presente Statuto,
h) amministrare il patrimonio sociale e deliberare l’impiego dei fondi sociali nei modi previsti dall’art. 13; curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea,
i) compiere tutti gli atti necessari, anche dal punto di vista patrimoniale, nel caso di scioglimento di altri organismi mutualistici con l’iscrizione dei loro soci alla Società,
l) nominare commissioni consultive per la migliore risoluzione dei problemi finanziari, amministrativi, ecc. A tali commissioni possono partecipare anche non soci,
m) deliberare sull’adesione ad associazioni di rappresentanza e tutela della mutualità volontaria,
n) nominare con apposita delibera i membri del Comitato Esecutivo, scelti fra gli stessi componenti del Consiglio di Amministrazione, delegando specifiche attribuzioni determinandone i poteri e gli eventuali relativi compensi, sentito il parere dell’Organo di controllo,
o) istituire uffici e dipendenze, laboratori per uso sanitario,
p) proporre all’Assemblea eventuale nomina del Presidente Onorario.
Art. 26
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione di cui presiede le adunanze. In caso di impedimento è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente.
Art. 27
Il Comitato Esecutivo, se istituito, è composto da tre a cinque membri scelti tra i Consiglieri di Amministrazione e resta in carica per un periodo massimo di tre esercizi. Le cariche sono rinnovabili. Al Comitato Esecutivo spettano tutti i poteri delegatigli dal Consiglio nei limiti delle sue attribuzioni e con esclusione di quelli che, per legge o statuto, non sono delegabili. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario sono membri di diritto del Comitato. Il Presidente convoca presso la sede sociale o altro luogo purché in Piemonte o Lombardia il Comitato quando lo ritenga più opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due membri. Le deliberazioni sono valide a maggioranza dei voti espressi anche a mezzo teleconferenza.
Art. 28
È facoltà dell’Assemblea dei Soci eleggere, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un Presidente Onorario nella persona di chi ha avuto particolari meriti nell’ambito del Consorzio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.
Art. 29
L’Organo di controllo è composto da tre membri effettivi, di cui uno Presiden-te, oltre a due supplenti. I membri dell’Organo di controllo sono eletti dall’assemblea e devono essere iscritti nell’albo dei Revisori Legali; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
I candidati all’elezione dell’Organo di controllo devono presentare o far pervenire presso la sede della Società la propria candidatura almeno sette giorni prima della data di prima convocazione dell’Assemblea precisando la carica per la quale inten-dono candidarsi.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione ed esercita il controllo contabile, relaziona, in occasione dell’approvazione del rendiconto, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sul carattere secondario e stru-mentale delle attività diverse rispetto a quella istituzionale, sulla destinazione del patrimonio e l’assenza dello scopo di lucro.
Al superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa, l’Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.
Con decisione dei soci la revisione legale dei conti potrà essere affidata, in alternativa all’Organo di Controllo, ad un Revisore legale od a una società di revisione iscritti nell’apposito registro ed ai quali, in ogni caso, detta revisione dovrà essere affidata qualora la società abbia istituito un patrimonio destinato di cui all’art. 10 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 30
Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’assemblea ed è composto da tre soci. Il Collegio elegge a maggioranza di voti il suo Presidente. I suoi membri restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. I candidati all’elezione del Collegio devono presentare o far pervenire presso la sede della Società la propria candidatura almeno sette giorni prima della data di prima convocazione dell’Assemblea.
Nel caso in cui le Parti contendenti facciano ricorso al Collegio dei Probiviri, e previa accettazione della sua composizione da parte dei ricorrenti, i Probiviri deliberano secondo le norme del Codice di procedura civile sull’arbitrato, si pronunciano secondo equità, previo tentativo di conciliazione regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che ritengono più opportuno assegnando alle parti i termini per la presentazione dei documenti e delle memorie difensive nonché delle repliche.
Art. 31
La Società ed i soci devono rimettere alla decisione arbitrale del Collegio dei Probiviri la soluzione di tutte le controversie insorte sull’applicazione ed interpretazione del presente Statuto e del Regolamento e sulla validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Per ogni singola controversia si provvederà, con la partecipazione del Collegio dei Probiviri e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l’oggetto della controversia stessa, i termini per la pronuncia del lodo arbitrale da parte del Collegio e le norme ed i termini da questo adottati per lo svolgimento del giudizio arbitrale.
Art. 32
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, la società può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
Art. 33
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto e nei Regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni della Legge 3818/1886 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di enti del Terzo settore di cui al D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni in quanto compatibili con la disciplina delle società di mutuo soccorso e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme di riferimento della legislazione cooperativa e del Codice Civile.
Lo statuto, il regolamento e il bilancio.